Art. 12.
(Controlli).

      1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
      2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità

 

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di pubblica sicurezza riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
      3. In qualsiasi momento il servizio sociale del Ministero della giustizia e l'autorità di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero eventuali violazioni di prescrizioni o di obblighi da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.