1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 10, il servizio sociale del Ministero della giustizia riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni ad obblighi. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno e il recupero del condannato.
2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 11, l'autorità